STATUTO
del
Centro Studi Culturale
“Parlamento della Legalità”
Art. 1
–
Denominazione.
E' costituita
l’ Associazione denominata “ Centro Studi Culturale – Parlamento della
Legalità” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,
umana, civile, culturale per la lotta all’illegalità, alle mafie ed in
particolare alla mentalità mafiosa .
Art. 2
–
Sede.
L'Associazione
ha sede legale in San Cipirello via Leone 9 e sede operativa ed
organizzativa in San Cipirello (PA)Via San Filippo, primo piano , n° __e
potrà istituire ,organizzare e dirigere sedi secondarie o sezioni anche
in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio
Direttivo.
Art. 3
–
Organizzazione.
L'Associazione è disciplinata dalle Leggi
dello Stato, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni
che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per
meglio regolamentare specifici rapporti organizzativi e associativi .
L'attività dei soci , non potrà essere retribuita in alcun modo, neanche
indiretto e nemmeno dai beneficiari. Ai Soci potranno essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per
nome e per conto dell’ Associazionestessa entro i limiti e su
insindacabile decisione che opportunamente il Presidente fisserà per l’
occasione. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della
Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Art. 4
–
Durata.
L'Associazione ha una durata illimitata.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti
principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività e gratuità delle cariche sociali in quanto l’Associazione
opera in maniera specifica per l'elaborazione, promozione,
realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione
di iniziative socio educative e culturali.
Art. 5
- Scopi.
Lo spirito e l’ organizzazione
dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della
Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e
spirituale della persona. Scopo primario dell’ Associazione Culturale
è quello di potenziare al massimo le qualità naturali dei giovani , sia
essi nel mondo della scuola , nel volontariato, in ogni settore
socio-politico-culturale , al fine di renderli artefici e protagonisti
della propria storia educandoli a divenire attenti interlocutori e
cittadini responsabili che cooperano insieme alle istituzioni a favore
di una cultura per la vita e nello specifico contro la subcultura dell’
indifferenza e clientelare mafiosa. Si propone di educare gli aderenti
e i destinatari a questo movimento culturale , a riscoprire i temi
fondamentali della Costituzione italiana a vivere in prima persona i
temi della solidarieta’, del volontariato , della giustizia, della pace
, dell’ accoglienza del diverso in chiave interconfessionale ,
interreligiosa .Punto di riferimento e di riflessione saranno tutti
quei personaggi che hanno siglato con la propria vita un progetto
culturale di riscatto e di legalità della nostra Nazione vivendo
contestualmente i temi sopra citati passando alla storia come eroi del
nostro tempo . Si propone di dar vita a momenti culturali di comprendo e
di dialogo al fine di portare tutti , con creatività e originalità , ad
esprimersi a favore del valore della vita e verso quanti vivono
situazioni di disagio e di abbandono . Nello specifico si cercherà di
studiare e approfondire le problematiche del territorio con una
attenta diagnosi che metta in evidenza i problemi inerenti le
condizioni giovanili culturali cercando così di sponare ed incoraggiare
tutte quelle iniziative che rendono particolarmente i giovani e gli
uomini di “ buona volontà” fortemente e con determinazione impegnati a
levare la voce per contribuire nello sviluppo socio-politico-culturale
del territorio stesso.
L’
associazione si prefigge di:
a)
Sviluppare la creatività e la soggettività giovanile;
b)
Realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’ azione
comune, attività integrative, di documentazione , di approfondimento ,
di studio, di ricerca della mafia in tutte le sue forme, rivolte sia
agli studenti , sia alle loro famiglie che ai cittadini del territorio
sul quale insiste in particolare l’istituzione scolastica;
c)
Conoscere, tutelare e salvaguardare, da tutte le
possibili “ aggressioni”, un bene culturale del territorio;
d)
Potenziare al massimo le qualità naturali dei ragazzi e
dei cittadini portando avanti tutte quelle iniziative a favore di una
cultura di legalità, di pace, di giustizia, di soldarietà tra i popoli,
nel volontariato e nell’ accoglienza del diverso in chiave
interconfessionale ed interreligiosa;
e)
Combattere con la forza della cultura, del dialogo, dell’
informazione e dei valori democratici la logica della sopraffazione,
della rassegnazione, dell’ ignoranza e della violenza .
L'associazione, per il
raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività a
carattere di divulgazione culturale , associativa, formativa ed
editoriale, in particolare:
·
attività
culturali:
convegni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari, mostre video-
fotografiche,viaggi, gemellaggi, tutte le
attività culturali o ricreative ; borse di studio, attività di ricerca,
conservazione e studi di documentazione e di testimonianze;
·
attività
associativa:
promozione, realizzazione e sostegno a tutte le forme associative
riconosciute in ambito culturale , sociale e sportivo;
·
attività di
formazione: corsi
di formazione ed aggiornamenti teorico/pratici per educatori, per
insegnanti, per operatori sociali, per appartenenti alle Forze Armate e
di Polizia, per componenti di Enti pubblici e privati riconosciuti
dallo Stato, istituzioni di gruppi di studio, di ricerca e di
divulgazione ;
·
attività
editoriale:
pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di
seminari, manoscritti, nonché degli studi e delle ricerche compiute,
produzione e proiezioni di documentari, cortometraggi e films .
L'Associazione si avvale di ogni
strumento lecito ed utile previsto dalla Legge per il raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione e assistenza
con gli Enti scolastici, gli Enti locali, Enti statali , Enti privati
riconosciuti dallo Stato, dei privati cittadini di alto profilo morale,
anche attraverso la stipula di appositi accordi, intese e convenzioni ,
della partecipazione ad altre associazioni, con privati cittadini, con
società o con Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi operazione economica o
finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei
propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di
autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
marginali previste dalla legislazione vigente.
Art. 6 - Organizzazione territoriale.
L’associazione, a
livello decentrato, si articola in sedi territoriali. Le sedi
territoriali hanno autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
La loro territorialità e dislocazione può coincide con il territorio di
uno o più comuni, una o più provincia o porzioni di esse o una o più
regioni. Ogni sede periferica è una struttura autonoma e rappresenta
territorialmente una sezione dell’associazione. Ogni sede territoriale
elegge i propri organi , la cui nomina viene ratificata dal Presidente
della sede istituzionale e dal rappresentante legale dell’ associazione.
Ogni sede territoriale accetta, osserva e fa propri lo statuto ed i
regolamenti organizzativi. La durata della sede territoriale è
subordinata alla durata dell’associazione. Non possono costituirsi più
sedi locali dell’ associazione nell’ambito di uno stesso comune o
porzione di territorio.
Art. 7
– I
Soci.
L'Associazione è aperta a chiunque abbia
indiscussa moralità e condivide i principi di solidarietà di onestà e
di rispetto del prossimo e delle istituzioni democratiche dello Stato.
Possono essere soci dell'Associazione, a tempo indeterminato, senza
pregiudiziali di carattere politico, religioso, sessuale, etnico, di
professione, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di onestà
e di moralità, che, raggiunta la maggiore età, possono essere elettori e
possono essere eletti negli organi statutari. La richiesta di adesione
va formulata a mezzo di istanza scritta, al Consiglio Direttivo
dell'Associazione che dovrà pronunciarsi, in maniera inappellabile,
entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Il
socio, a sua volta, appena ricevuta la comunicazione di accoglimento,
dovrà provvedere , qualora ne sia previsto, al pagamento della quota
sociale che l'Assemblea fisserà anno per anno. Possono aderire
all'Associazione persone fisiche e giuridiche, sia le associazioni di
fatto che ne condividano gli scopi.Questi partecipano alla vita
associativa e degli organismi direttivi esprimendo ognuno un solo voto,
alla pari dei soggetti singoli. I minori possono essere soci con il
benestare di chi possiede la loro patria podestà.
I SOCI,
possono essere :
Soci Fondatori.
Sono Soci Fondatori
le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e
quelli che successivamente e, con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale
qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente
associativo e che alla luce del proprio ruolo e dell’impegno sui temi
della legalità e della solidarietà e della giustizia portati avanti con
determinazione e costanza, hanno contribuito i maniera determinante
alla realizzazione degli scopi statutari dell’ associazione.
Soci Coordinatori.
Sono Soci
Coordinatori i Presidenti delle sedi territoriali i quali collaborano
direttamente con il Presidente della sede istituzionale ed il
rappresentante legale dell’associazione.
Soci
Operativi.
Sono Soci Operativi le persone fisiche che
aderiscono all'Associazione prestando un’ attività lavorativa
prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo . Sono Soci Operativi tutti i componenti
dell'”Ufficio studi e programmazione culturale” dell’associazione
Soci
Onorari.
Sono Soci Onorari le persone fisiche e
giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la
loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a
farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci
Sostenitori.
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che
contribuiscono economicamente agli scopi dell'Associazione mediante
conferimento in denaro o in natura. Tutti i soci ammessi a far parte
dell’ Associazione sono obbligati, qualora sia previsto, al pagamento di
una quota in denaro per l’ iscrizione, la stessa viene rinnovata di
anno in anno tacitamente .
Art. 8
Tutti gli associati hanno uguale diritti e
uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli
aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle
disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione
Art. 9
La qualità di socio si perde per:
* - Espressa volontà motivata del socio o del
rappresentante legale dell’ Ente;
* - Decesso;
* - Mancata
partecipazione diretta o indiretta delle attività dell’ Associazione: la
decadenza avviene su decisione del Presidente sentito il parere del
Consiglio Direttivo .
* - Dimissioni:
ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Presidente; tale recesso avrà decorrenza
immediata.
* - Espulsione: l'Assemblea delibera, previa
consultazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, anche a
richiesta di un solo socio e con voto a maggioranza ed inappellabile,
l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio
interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di
appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati
e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
Art. 10
–
Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
·
L'Assemblea,
·
II Consiglio Direttivo,
·
II Segretario,
·
Il Tesoriere,
·
Il Presidente,
·
Il Colleggio dei Probiviri.
·
II Collegio dei revisori ( Eventuale )
·
L' Ufficio Studi e Programmazione Culturale .
Tutte le cariche associative elettive hanno
durata quadriennale ( 4 anni). E' facoltà del Presidente, sentito il
parere del Consiglio Direttivo, nominare piu’ Presidenti Onorari.
Art. 11
– L’
Assemblea
L'Assemblea regolarmente costituita
rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese
in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli
associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea,
presieduta dal Presidente dell’associazione, può essere ordinaria e
straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria
ha il compito di :
a) delineare gli indirizzi generali delle
attività dell'Associazione;
b) valutare il programma svolto, definire
nuovi programmi di lavoro;
c) approvare il bilancio consuntivo e quello
preventivo dell'Associazione;
d) eleggere tutti gli organi sociali;
e) stabilire, eventualmente, l'entità delle
quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare e motivare l’ eventuale
l'espulsione dei soci;
L'Assemblea straordinaria ha il
compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto
dell'Associazione;
b) deliberare sul eventuale scioglimento
dell'Associazione stessa.
Art. 12
L'Assemblea è costituita da tutti soci che
sono in regola con le modalità e i reqisiti di iscrizione. Essi
possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona fisica. Spetta al
Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel
territorio nazionale almeno una volta all'anno . Essa deve inoltre
essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'Associazione, da 2/3 ( due terzi ) del Consiglio Direttivo o da
almeno un terzo dei Soci effettivi. La convocazione è fatta dal
Segretario dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata,
mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o
raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno 3 (
tre) giorni prima della data della riunione o mediante affissione
dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede
legale o operativa territoriale. Nella convocazione dovranno essere
specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione trascorse
almeno un’ ora dalla prima convocazione.
Art. 13
Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno tre
quarti degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono
valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel
conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli
associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il
parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal
Presidente dell'Associazione o, in sua assenza ,dal Segretario in
assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato
dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario dell’ assemblea sono
svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da
persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno
redatti dal segretario e firmati anche dal Presidente . Le decisioni
prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i
Soci sia dissenzienti che assenti.Ogni Socio ha diritto di consultare il
verbale dei lavori.
Art. 14
– II
Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di tre ad un massimo di nove membri, incluso il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. L'Assemblea elegge il
Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei
componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive
generali, stabilite dall' Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa
volta al conseguimento degli scopi sociali.Al Consiglio Direttivo
compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il
funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo
poi all'approvazione dell'Assemblea. Sarà in facoltà del Consiglio
Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi
alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e
particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere
sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le
maggioranze ordinarie.
Art. 15
I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o
più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando
al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi
consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della
loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla
metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Gli
Enti pubblici e privati delegano un loro rappresentante in seno all’
Assemblea dell’ associazione.Qualora la persona rappresentante di un
Ente pubblico o privato è socio, anche a titolo personale, ha diritto ad
esprimere solo e soltanto un voto.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo si raduna su
disposizione del Presidente previo invito del Segretario ogni qualvolta
se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del
Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà
essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione
può essere fatta per telefono, scritta (lettera, posta prioritaria e
raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine
del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La
riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di
sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro
membro del Consiglio in quanto iscritto più anziano nell’ ambito
dell’Associazione. Le funzioni di segretario dell’ assemblea, sono
svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o
impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente,
qualora se ne ravvisa l’ urgenza, puo’ decidere , senza il previsto
parere del Consiglio Direttivo , che sarà edotto della decisione presa
in tempi brevi.
Art.
17-
La
Segreteria
Il Presidente, il Vicepresidente ,il
Segretario e il Tesoriere (che compongono la Segreteria
dell’Associazione) oltre ai doveri statutari, hanno i seguenti compiti:
provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci, sono
responsabili della redazione e della conservazione dei verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Tesoriere, che
collabora con il Segretario , spetta il compito di tenere e aggiornare i
libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.
Art. 18
– Il
Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente coordina l'attività
dell'Associazione in stretto rapporto con il Vicepresidente che, se
fisicamente impedito , lo sostituisce. Il Segretario è eletto dal
Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quattro (4) anni.
Solo il Presidente, oltre avere potere di firma, ha la rappresentanza
legale dell'Associazione nei confronti dei terzi . Puo’ delegare , anche
per iscritto i soci a compiti specifici ed occasionali. Il Presidente ha
il potere di eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati,
rilasciando liberatorie quietanze. Il Presidente ha il compito e il
dovere di vigilare sull’ operato, su tutte strutture e sui servizi
dell'Associazione. Il Presidente sentito il parere degli organi della
sede territoriale ed il parere del Consiglio Direttivo della sede
istituzionale puo’ sciogliere gli organi o le sedi territoriali qualora
se ne ravvisano gravi motivi in contrasto con gli scopi statutari. Il
Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i
provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio
Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne
allo stesso in vie brevi o in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale
gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere
delegati altresì eventuali poteri che il
Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- nomina i Presidenti e Soci Onorari, il
Coordinatore responsabile dell’ Ufficio Studi e Programmazione
Culturale .
- predisporre, unitamente con il
Vicepresidente , il Segretario e il Consiglio Direttivo , le linee
generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell'Associazione;
- redigere o delegare al Vicepresidente la relazione consuntiva annuale
sull'attività dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che
garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale
individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli
associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi
e strutture dell'Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e
presiede comitati di studio ,operativi, tecnici e scientifici
determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed
eventuali compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero
d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente puo’ delegare
per iscritto il Vicepresidente o il Segretario o un socio o altra
persona , avente i requisiti statutari, liberamente prescelto da lui.
Il Presidente , in quanto rappresentante legale dell’
associazione, è unico titolare dei prelievi di cassa e
si assume direttamente le impegnative di
spesa concordate per iscritto con i terzi. Il Presidente non puo’
assumersi per conto dei soci, impegnative di spesa superiori alla
disponibilità reale di cassa .
Il Presidente può demandare ad uno o più
consiglieri o soci o persone di indiscusso profilo morale lo svolgimento
di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di
problemi specifici.
Art 19
–
Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea,
qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Probiviri
dell'Associazione, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo,
composto da tre membri effettivi e uno supplente e dura in carica
quattro anni.
Il Collegio dei
Probiviri ha il compito di esercitare le funzioni spettanti e di
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo , verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e
l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi
statutari ed alla normativa vigente.
I controlli sono trascritti su apposito
Registro . Il Collegio potrà altresì indirizzare per iscritto, agli
organi statutari, le raccomandazioni che riterrà utili al fine di
permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel
rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio
, se esterni alla Associazione, è determinato in forma gratuita .
Art. 20 -
L’ Ufficio Studi e Programmazione Culturale.
L' Ufficio Studi e Programmazione Culturale è
coordinato dal Presidente o da un suo Coordinatore delegato che fa
parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione. L’ Ufficio
Studi e Programmazione Culturale ha la funzione di coordinare,
conservare e divulgare materialmente tutti gli atti in possesso al fine
di attuare quanto previsto dall’ Art. 5 del presente Statuto.
Art. 21
– II
Patrimonio e le entrate.
Le risorse economiche per il conseguimento
degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e
per sopperire alle spese di funzionamento
dell'Associazione saranno costituite:
a) dalle eventuali quote sociali annue
stabilite dall'Assemblea;
b) da eventuali proventi derivanti da
attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi
donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci,
enti locali ,enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento degli
scopi dell'Associazione;
d) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
e) contributi di organismi riconosciuti dallo
Stato;
f) entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili acquistati
dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue
finalità;
- donazioni, contributi, lasciti o
successioni.
Anche nel corso della vita dell'Associazione
i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse
comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e
pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati l’ anno
successivo per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il
raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Associazione.
Art. 22
–
Esercizio Sociale
II Bilancio dell'Associazione è annuale e
decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le
entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal
Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei
presenti, entro il giorno 30 Aprile di ciascun anno. Entro il mese di
Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo
dell'esercizio successivo.
Art. 23
–
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento o la cessazione
dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il parerete
favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento o cessazione
dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere
diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall'Assemblea, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti
ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e
avanzi di gestione ai soci e non soci.
Art. 24
–
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto,
si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento alla
Costituzione Italiana ed al Codice Civile.
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